Ricorso della Regione siciliana in persona del suo Presidente pro tempore on. dott. Raffaele Lombardo, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avvocati Beatrice Fiandaca e Marina Valli dell'ufficio legislativo e legale della presidenza della Regione, giusta procura a margine del presente atto, ed elettivamente domiciliato in Roma nella sede dell'ufficio della Regione stessa, via Marghera n. 36; Contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, domiciliato per la carica in Roma, Palazzo Chigi, piazza Colonna n. 370, presso gli uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri ed elettivamente presso l'Avvocatura generale dello Stato, via dei Portoghesi n. 12; Per la risoluzione previa sospensione del conflitto di attribuzione insorto fra Regione siciliana e Stato per effetto del decreto del 26 luglio 2012 del Ministero dell'interno, pubblicato nella G.U.R.I. n. 177 del 31 luglio 2012, nella parte in cui, in attuazione del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, prevede la riduzione dei fondi di cui agli articoli 1 e 3 dello stesso provvedimento nei confronti dei comuni ricadenti nel territorio della Regione siciliana per violazione per eccesso di delega dell'art. 76 della Costituzione in riferimento agli articoli 1 e 27 della legge di delega 5 maggio 2009, n. 42, dell'art. 10 L.C. n. 3/2001 con riferimento all'art. 119 della Costituzione nonche' dell'art. 43 dello statuto stesso. Fatto Con ricorso iscritto al n. 162/2011 del registro ricorsi di codesta ecc.ma Corte questa Regione ha proposto ricorso per questione di legittimita' in via principale nei confronti del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, recante meccanismi sanzionatori e premiali per violazione, per quel che rileva ai fini del presente conflitto, dei seguenti parametri: per eccesso di delega dell'art. 76 della Costituzione in riferimento articoli 1 e 27 della legge di delega 5 maggio 2009, n. 42, unitamente alla violazione dell'art. 10 L.C. n. 3/2001 con riferimento all'art. 119 della Costituzione nonche' dell'art. 43 dello statuto. La discussione del citato ricorso e' stata fissata per il giorno 9 ottobre 2012. Con il provvedimento attuativo che oggi si impugna, con riferimento alla violazione dei medesimi parametri, il Ministero dell'interno ha disposto che (art. 1) «i comuni inadempienti per non aver rispettato il patto di stabilita' relativo all'anno 2011, sono soggetti, nell'esercizio finanziario 2012, ad una sanzione pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato e comunque in una misura non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nella certificazione al rendiconto di bilancio dell'anno 2010. In caso di mancata trasmissione della predetta certificazione, l'importo del 3 per cento delle entrate correnti e' determinato sui dati dell'ultima certificazione al rendiconto di bilancio trasmessa dell'ente. 2. La sanzione comporta la riduzione di risorse del fondo sperimentale di riequilibrio per i comuni ricadenti nei territori delle regioni a statuto ordinario, ovvero dei trasferimenti corrisposti per i comuni ricadenti nei territori della Regione siciliana e della regione Sardegna. In caso di incapienza, l'ente e' tenuto a versare la restante somma entro il 31 dicembre 2012, tramite la locale sezione di tesoreria provinciale dello Stato, all'entrata del bilancio dello Stato, capo X, capitolo 3509, art. 2». Con il successivo art. 3 il decreto ministeriale in epigrafe stabilisce che: «1. I comuni inadempienti al patto di stabilita' interno relativo all'anno 2011 per mancato invio della certificazione, ovvero per invio di certificazione non conforme alle modalita' di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 21094 del 9 marzo 2012, riportati nell'allegato B che forma parte integrante del presente decreto, sono soggetti, nell'esercizio finanziario 2012, ad una sanzione pari al 3 per cento delle entrate correnti registrate nel certificato al rendiconto di bilancio dell'anno 2010. In caso di mancata trasmissione della predetta certificazione, l'importo del 3 per cento delle entrate correnti e' determinato sui dati dell'ultima certificazione al rendiconto trasmessa dell'ente. 2. La sanzione comporta la riduzione di risorse del fondo sperimentale di riequilibrio per i comuni ricadenti nei territori delle regioni a statuto ordinario, ovvero dei trasferimenti corrisposti per i comuni ricadenti nei territori della Regione siciliana e della regione Sardegna. In caso di incapienza, l'ente e' tenuto a versare la restante somma entro il 31 dicembre 2012, tramite la locale sezione di tesoreria provinciale dello Stato, all'entrata del bilancio dello Stato, capo X, capitolo 3509, art. 2. 3. Come previsto nell'ultimo periodo del comma 110 dell'art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, nonche' dal decreto del Ministero dell'economia e finanze n. 21094 del 9 marzo 2012, la sanzione di cui ai precedenti commi 1 e 2 relativa alla riduzione di risorse a carico degli enti inadempienti verra' disapplicata nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo al Ministero dell'economia e delle finanze, sia conforme e attesti il rispetto del patto; qualora la certificazione sia trasmessa in ritardo al Ministero dell'economia e delle finanze e non attesti il rispetto del patto di stabilita' interno si applicano le sanzioni previste dall'art. 1 del presente decreto. Nei due casi citati, la modifica delle risultanze del presente decreto, avverra' previa acquisizione di nuova comunicazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze che accerti il verificarsi delle fattispecie previste dalla normativa». Il provvedimento surriportato per la parte che rileva ai fini dell'odierno conflitto e' lesivo delle attribuzioni della Regione siciliana e viene impugnato per i seguenti Motivi Violazione per eccesso di delega dell'art. 76 della costituzione in riferimento agli articoli 1 e 27 della legge di delega 5 maggio 2009, n. 42, nonche' dell'art. 10 della L.C. n. 3/2001 con riferimento art. 119 della Costituzione. Il decreto ministeriale del 26 luglio 2012, come espressamente risulta dalla titolazione «Riduzione delle risorse per sanzione ai comuni e alle province non rispettosi del patto di stabilita' - anno 2011», costituisce attuazione dei principi e criteri recati dagli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42, nonche' del decreto legislativo n. 149/2011, impugnato da questa Regione. Ora, ai sensi della legge di delega, i suindicati articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42, non si applicano alle autonomie differenziate anche in forza di quanto precisato da codesta ecc.ma Corte la quale ha rilevato (sent. n. 201/2010) che l'«art. 1, comma 2, della legge n. 42 del 2009 stabilisce univocamente che gli unici principi della delega sul federalismo fiscale applicabili alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome sono quelli contenuti negli articoli 15, 22 e 27» e ha ritenuto che di conseguenza non sono applicabili alla Regione siciliana i principi ed i criteri di delega contenuti in altre disposizioni della medesima legge di delega precisando altresi' che la conclusione enunciata «e' fondata su una sicura esegesi del dato normativa, priva di plausibili alternative». In forza del contenuto della legge delega e dell'interpretazione fornita dalla Corte costituzionale, le norme citate del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, sono lesive della speciale autonomia della Regione siciliana per violazione dei parametri rubricati e la loro lesivita' refluisce sul decreto ministeriale nei cui confronti viene oggi proposto il conflitto. In proposito e' il caso di ricordare che codesta ecc.ma Corte, con sentenza n. 503/2000 ha ritenuto «costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 76 della Costituzione - il decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134, ... in quanto tale decreto disciplina un oggetto estraneo alla delega conferita dalla legge n. 59 del 1997». Codesta ecc.ma Corte ha, poi, confermato il proprio orientamento con svariate pronunce in relazione alla conformita' della norma delegata alla norma delegante (sentenza n. 425/2000; ed inoltre nn. 292, 276, 163 e 126/2000; nn. 15 e 7/1999; n. 456/1998) precisando che «il giudizio di conformita' della norma delegata alla norma delegante, condotto alla stregua dell'art. 76 Cost., si esplica attraverso il confronto tra gli esiti di due processi ermeneutici paralleli; l'uno, relativo alle norme che determinano l'oggetto, i principi e i criteri direttivi indicati dalla delega, tenendo conto del complessivo contesto di norme in cui si collocano e individuando le ragioni e le finalita' poste a fondamento della legge di delegazione; l'altro, relativo alle norme poste dal legislatore delegato, da interpretarsi nel significato compatibile con i principi e criteri direttivi della delega» (v., ex plurimis sentenze nn. 276, 163, 126 e 425 del 2000; nn. 15 e 7 del 1999). Ebbene, da una tale valutazione comparativa emerge chiaramente il mancato rispetto della delega e, dunque, la lesivita' del provvedimento in esame che incide sulle prerogative statutarie di questa Regione. Considerate le disposizioni sanzionatorie del presente decreto ministeriale, ritenere che esse siano applicabili alle autonomie differenziate contrasta palesemente con i principi sanciti sia dall'art. 76 della Cost. che con quelli contenuti negli articoli 1 e 27 della legge delega n. 42/2009 disposizioni che, almeno per quanto riguarda la Regione siciliana, contrastano con le previsioni statutarie; inoltre contraddice l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che ha modificato l'art. 119 della Costituzione, costituente principio cardine di tutto il processo di riforma del c.d. «federalismo fiscale» del quale il decreto in argomento fa parte integrante. Detto art. 10 della L.C. n. 3/2001, dispone infatti che «Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia piu' ampie rispetto a quelle gia' attribuite». La conferma da parte di tale disposizione del precedente assetto delle competenze dello Stato e della Regione siciliana e' espressamente sancita dalla legge n. 131 del 2003, recante «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L.C. 18 ottobre 2001, n. 3», il cui art. 11 rubricato «Attuazione dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3» al comma 1 prevede che «Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, nonche' dall'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.». Al pari delle disposizioni della normativa delegata, tempestivamente impugnate da questa Regione, il provvedimento che ne fa applicazione risulta prevedere per la Regione siciliana, relativamente alle sanzioni nei confronti dei comuni siti nel suo territorio, forme di autonomia ben meno ampie di quelle gia' attribuita dallo statuto regionale. Del resto, proprio a salvaguardia delle prerogative delle autonomie differenziate le disposizioni della legge delega n. 42, evocate quali norma interposte, escludono l'applicazione diretta dei decreti legislativi emanati ai sensi dell'art. 2 della medesima legge per prevedere che gli ordinamenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano si adeguano «secondo criteri e modalita' stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi statuti, da definire, con le procedure previste dagli statuti medesimi». Ne consegue che il decreto che oggi si impugna, nella parte in cui pretende di sanzionare i comuni di questa Regione, in applicazione diretta del decreto legislativo n. 149 del 2011, risulta anch'esso illegittimo con riferimento ai parametri rubricati. Violazione dell'art. 43 dello statuto d'autonomia. Il provvedimento ministeriale attuativo del decreto legislativo nei confronti della Regione siciliana in mancanza delle apposite norme di attuazione arreca altresi' un vulnus al principio pattizio consacrato nello statuto. Infatti, pretendendo di comminare agli enti locali siciliani le sanzioni previste dall'art. 7 del decreto legislativo n. 149/2011 prima che sia stata attivata la procedura prevista dallo statuto, lo Stato viola il principio pattizio di rango costituzionale. Ed invero in tal senso e' esplicita la legge di delegazione, che, come gia' ricordato, nel secondo comma dell'art. 1 ed all'art. 27 prevede che ai principi recati dalla stessa legge gli ordinamenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano si adeguano «secondo criteri e modalita' stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi statuti, da definire, con le procedure previste dagli statuti medesimi». Ne' basta ad evitare detta violazione la transitorieta' temporale dell'applicazione del decreto ministeriale impugnato (limitata al 2012), anche perche' ne e' probabile la reiterazione ove si protragga la condizione di mancato completamento della relativa procedura, come si evince anche dalla legge delega che non contempla possibilita' di deroghe al principio pattizio nenche' in via provvisoria. Trattandosi infatti di un principio stabilito dallo statuto di autonomia lo stesso subisce pregiudizio anche da una deroga temporalmente limitata che ha in ogni caso refluenze sulla speciale autonomia garantita alla Regione. In forza delle considerazioni esposte e' innegabile il pregiudizio causato alla Regione siciliana dall'impugnato provvedimento, avuto altresi' specialmente riguardo alle previste sanzioni per i comuni non rispettosi del patto di stabilita' per 2011, che sono soggetti, nell'esercizio finanziario 2012, ad una sanzione pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato e comunque in una misura non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nella certificazione al rendiconto di bilancio dell'anno 2010. In caso di mancata trasmissione della predetta certificazione, l'importo del 3 per cento delle entrate correnti e' determinato sui dati dell'ultima certificazione al rendiconto di bilancio trasmessa dell'ente. La sanzione comporta la riduzione di risorse del fondo sperimentale di riequilibrio per i comuni ricadenti nei territori delle regioni a statuto ordinario, ovvero dei trasferimenti corrisposti per i comuni ricadenti nei territori della Regione siciliana e della regione Sardegna. In caso di incapienza, l'ente e' tenuto a versare la restante somma entro il 31 dicembre 2012, tramite la locale sezione di tesoreria provinciale dello Stato, all'entrata del bilancio dello Stato, capo X, capitolo 3509, art. 2. Le medesime considerazioni valgono per le sanzioni di cui all'art. 3 del provvedimento impugnato, relative al mancato invio della certificazione da parte dei comuni ovvero per invio di certificazione non conforme. Con il presente ricorso si chiede, pertanto, preliminarmente, ai sensi dell'art. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e dell'art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la sospensione dell'impugnato atto, invasivo delle attribuzioni e delle competenze regionali per violazione per eccesso di delega dell'art. 76 della Costituzione in riferimento agli articoli 1 e 27 della legge di delega 5 maggio 2009, n. 42, dell'art. 10 L.C. n. 3/2001 con riferimento all'art. 119 della Costituzione nonche' dell'art. 43 dello statuto stesso. Le risorse finanziarie della Regione, ed ancor piu' concretamente, i mezzi di pagamento necessari per far fronte agli impegni legittimamente assunti dai comuni ricadenti nel territorio della Regione siciliana, risulterebbero, infatti, indubbiamente ridotti con conseguente semiparalisi dei servizi erogati dai comuni di questa Regione nell'ipotesi in cui tali somme fossero indebitamente attribuite al bilancio statale in ossequio alle previsioni del decreto impugnato. La penalizzazione subita, avente peraltro dirette ed immediate refluenze sulla capacita' di spesa degli enti locali di questa Regione - e di non immediato conguaglio, alla luce delle considerazione sopra espresse, nell'ipotesi di giudizio di codesta ecc.ma Corte favorevole alla Regione in relazione al ricorso n. 162/2011 del registro ricorsi di codesta ecc.ma Corte - configura quelle «gravi ragioni» cui ha specifico riferimento il richiamato art. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87, per poter procedere alla sospensione dell'esecuzione dell'atto che ha dato luogo al conflitto di attribuzione.